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La legge sul diritto d’autore tutela le opere appartenenti alla letteratura, espresse in qualsiasi modo o forma, purché dotate di carattere creativo, unico e sufficiente requisito per la nascita del diritto di autore.
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Indipendentemente dai diritti di utilizzazione economica dell’opera, l’autore ha e conserva, anche dopo la cessione di essi, una serie di facoltà, chiamate diritti morali, che sono regolamentate agli artt. da 20 a 24 della legge sul diritto d’autore.
Lo scopo del diritto morale è quello di proteggere la personalità dell’autore quale si manifesta nella sua opera, purché questa rientri tra quelle che possono formare oggetto di tutela.
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I modi attraverso i quali si ha la divulgazione dell’opera coincidono con la prima forma di esercizio del diritto di utilizzazione che, secondo la legge, può avvenire mediante stampa cartacea dell’opera, registrazione fonografica, rappresentazione, diffusione a mezzo della televisione, e altri.Per esempio, l’edizione critica di un’opera musicale può essere pubblicata mediante radiodiffusione o incisione su un supporto atto a riprodurre suoni e voci (musicassette, compact disc).
Ora, in assenza di una espressa previsione in materia di edizioni critiche e scientifiche, il curatore-autore, secondo i principi generali, è titolare del diritto di pubblicare l’opera, diritto che può essere liberamente ceduto a terzi. Quindi, i rapporti contrattuali che la legge fa salvi sono quelli intercorrenti tra l’autore e l’editore che pubblica l’opera, nati a seguito della stipulazione di un contratto.La lecita pubblicazione che fa nascere il diritto di utilizzazione in capo all’editore è quella fondata sul consenso liberamente prestato dal curatore dell’opera.
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Tra le opere protette dalla legge sul diritto d’autore ci sono quelle che appartengono al campo delle arti figurative che secondo un’elencazione esemplificativa sono le opere della scultura, della pittura, dell’arte del disegno, della incisione e di altre arti figurative similari, compresa la scenografia. Queste opere sono anche definite opere in esemplare unico, poiché il supporto materiale nel quale sono incorporate non è solo un mezzo per comunicare l’opera/corpus mysticum, ma è l’opera stessa, direttamente creato e plasmato dall’autore.
Anche il concetto di riproduzione e di copia assume connotati diversi, poiché la copia non creata dalle mani dell’autore non ha lo stesso valore dell’originale. La legge distingue le opere replicate dall’autore e le “riproduzioni comunque eseguite”, per indicare il diverso valore, in termini economici e artistici, delle semplici riproduzioni rispetto alle repliche, equiparate all’originale. Solo a queste ultime si applica la disciplina sull’aumento di valore, detto anche diritto di seguito. A questo proposito si può citare il fenomeno dei cd. multipli: opere riprodotte in copie con mezzi, per esempio, meccanici sui quali l’autore apporta di propria mano ritocchi o modifiche o la sola firma autografa, che per tal motivo acquistano lo stesso valore (economico) degli originali.
Alle opere figurative, ai fini dell’applicazione del diritto di seguito (anche se alcuni autori sostengono l’applicazione dell’intera disciplina dettata per le opere in esemplare unico), sono equiparati i manoscritti originali di opere letterarie o musicali (art. 144, comma 1, lda). Come le opere figurative i manoscritti sono considerati esemplari unici, creati (graficamente) a seguito dell’intervento diretto dell’autore.

Diritto di seguito
All’autore di un’opera figurativa è riconosciuto un diritto, inalienabile, sull’aumento di valore della propria opera. La ratio di queste norme risiede nel fatto che spesso un quadro, venduto all’inizio della carriera dell’autore, sia ceduto ad prezzo irrisorio rispetto a quello praticato nelle vendite successive, quando l’autore è diventato un artista affermato. Il legislatore, pertanto, ha voluto riconoscere all’autore “una percentuale sul prezzo della prima vendita pubblica degli esemplari originali delle opere e dei manoscritti, quale presunto maggior valore conseguito dall’esemplare in confronto del suo prezzo originario di alienazione” (art. 144 lda). Tale diritto sussiste anche nelle successive vendite pubbliche, qualora il valore dell’opera sia ulteriormente aumentato (art. 145 lda) e nelle vendite private .
La nuova direttiva della Comunità Europea, intitolata “Diritto d’autore e diritti connessi: diritto di seguito a favore dell’autore di un’opera d’arte originale”, ha l’obiettivo di garantire ai creatori di un’opera d’ate originale una tutela di livello adeguato e uniforme, ed eliminare le distorsioni di concorrenza attualmente esistenti nel mercato dell’arte contemporanea.
Al proposito gli Stati membri prevedono a favore dell’autore di un’opera d’arte originale un diritto di seguito, definito come diritto inalienabile a percepire una percentuale sul prezzo di ogni vendita successiva alla prima cessione dell’opera d’arte originale, salvo quando la vendita è effettuata da un soggetto che agisce in qualità di privato.
Il diritto di seguito si applica ai manoscritti e alle opere delle arti plastiche e figurative come quadri, collage, dipinti, disegni, incisioni, stampe, litografie, sculture, arazzi, ceramiche e fotografie purché si tratti di creazioni interamente eseguite dall’artista o di esemplari considerati come opere d’arte originali secondo gli usi della categoria.
Il diritto di seguito è dovuto quando il prezzo di vendita è pari o superiore a 1 000 ECU ed è calcolato nel modo seguente:
4% del prezzo di vendita per la fascia di prezzo compreso tra 1.000 e 50.000 ECU;
3% per la fascia compresa tra 50.000 e 250.000 ECU;
2% per le somme superiori a 250.000 ECU.
Il diritto di seguito è a carico del venditore ed è dovuto all’autore dell’opera e, dopo la sua morte, ai suoi aventi causa.
Gli Stati membri possono disporre la gestione collettiva delle somme versate a titolo del diritto di seguito. Essi ne stabiliscono le modalità di riscossione e di ripartizione quando l’autore è cittadino di un altro Stato membro.
Gli Stati membri prevedono che gli autori cittadini di paesi terzi beneficiano del diritto di seguito a condizione che gli autori cittadini degli Stati membri godano della reciprocità in quegli stessi paesi.
Conformemente alla direttiva 93/98/CEE, il diritto di seguito si protrae per 70 anni dopo la morte dell’autore.
L’autore può esigere da qualsiasi commerciante, direttore delle vendite o organizzatore di vendite pubbliche, tutte le informazioni necessarie alla liquidazione degli importi dovuti in forza del diritto di seguito e relative alla vendita di opere d’arte originali durante l’anno trascorso.

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