Settembre 2012


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ho partecipato gratuitamente a questo convegno congresso che aveva ambizioni divulgative culturali e intellettuali riguardo il senso dell’arte contemporanea regionale e oltre. Alla fine risulta che le parole sono svanite per lasciare posto a una sorta di informazione leggera e galleggiante in cui tutti hanno inzuppato il pane nel piatto di cristo facendosi promotori di vecchi ricordi anacronistici e di nuove strategie impostative per manovrare i loro affari. Che senso ha dal punto di vista investigativo e sociologico una messa in scena del genere se non per dare nuovi spazi a vecchi schemi, imposti e colonizzanti, fallimentari?. Certamente si è dimostrata la grande capacità progettuale di Luca Basilico, della AXA, Azienda per le Arti di Colle delle Api 170 Campobasso, della qualità degli artisti Susanne Kessler (De), Joe Bussell (U.S.A.), Achille Pace, Barbara Esposito, Helena Manzan (BR)
Andrea Martinucci, Giacinto Occhionero, Mariagrazia Colasanto, Michele Mariano, Lino Strangis, Igor Imhoff, Petri-Pastelli, Harvey Goldman (U.S.A), Guglielmo Emmolo, Mattias Harenstam(Se), Salvatore Insana, Pietro Chiariello,
Mario Raoli, Luca Pop, Marla Lombardo, Luciano Parisi, D. Baldi – L. Baciarlini,Gianluca Distante, Federico Cau,
Giorgia Pecci, Flavia Culcasi, Alessandra Dinatolo,Miriam Di Domenico, Stefano Cirillo. Ma poco la forza della critica e degli amministratori politici. Il senso del tutto dice che bisogna allontanarsi dal vecchio per poter riconsiderare atti rigenerativi. Il che è magnifico messaggio da prendere con cautela e passione. Alla fine il risultato certo è aver evidenziato che coloro che facevano finta di condannare il “Sottobosco” storico, negli anni si sono sostituiti con poca eleganza e con tanta macchinazione nel ruolo di quelli che lo promuovevano. Adesso abbiamo una contemporaneità fatta da vecchi sistemi inefficienti sotto tutti i punti di vista, omologati ai nuovi paparoni che hanno in carriera pubblicazioni contraddittorie e melanconiche con il risultato delle loro scelte e emissioni dell’arte. Pietosa la lettura da parte di un personaggio termolese che ha nel dna variazioni continue come le mosche e le zanzare. Ci si può fidare di artisti del genere? No. Allora si vada avanti con le pappette e i pensionamenti tanto che cosa cambia tra la messa in forza delle ideologie e questa meraviglia del tradimento continuo. Non cambia assolutamente nulla. I nuovi critici sembrano mummie davanti all’obiettivo, parlano linguaggi da studenti e mostrano impatti scenici da camera mortuaria, eppure sono convinti di essere promotori del nuovo. Credo siano molto pericolosi per la qualità storica, anzi a comparazione devo dire purtroppo si preferivano quelli che c’èrano prima di cui molti sono viaggiatori di mondi paralleli. Questi premettono nuove realtà strutturate sull’opportunismo materiale senza assunzione di nessuna responsabilità. Siamo in mano a ingenui bambini che giocano con prepotenza e senza rispetto per le generazioni che li hanno costruiti. Edipo quaquaraquà. Un consiglio per i nuovi studenti che iniziano la procedura universitaria. Lavorate con la vostra testa, prendete i buono che vi viene dato, ma condannate e selezionate le dittature intellettuali che servono solo al mantenimento dei vostri perdenti professori. Imparate ad avere pensieri critici e conoscenze profonde che non sono solo la storia dell’arte. Studiate estetica e sociologia dell’arte completatevi e comparate la vostra visione con quella dei vostri professori che non sempre è una visione onesta e salubre. Siete voi le prossime generazioni, siete voi che dovrete gestire il pianeta che questi calabroni vi hanno usurato senza ritegno e rispetto di nulla. Ogni azione artistica ogni atto è sotteso all’energia spirituale e poi tecnica che la supporta. Buon lavoro per il futuro. Vostro Antonio Picariello

certo chi non è abituato alla letteratura artistica può facilmente scambiare cavoli con capre. Comunque mi diverte vedere i giochetti innocenti in una Italia sull’orlo di una crisi di nervi. Caro Valentino Campo tu scrivi testi di poesie per cataloghi d’arte che hanno il sapore ellenico e la dirompenza della parola sacra e nessuno ti porge omaggio mentre qui si permettono di dare del naif e tutti si prestano a inchini proni di innocenza ah ah .” non c’è nulla di infantile, infatti, nell’opera di ,,, mentre si intuisce una dimensione immaginifica e arcaica esibita dall’innocenza tecnica”. come diceva la pantera romagnola – svingolo tutto a sinistra….-

LA CASSAZIONE E IL PROCEDIMENTO SOMMARIO DI COGNIZIONE
EX ART. 702 BIS SS. C.P.C.
La Corte di cassazione (11 novembre 2011, n. 23691) si pronuncia per la prima volta sul procedimento sommario di cognizione. In verità, la Corte è stata adita per risolvere una questione di competenza in occasione di un regolamento della stessa proposto d’ufficio dal Giudice di pace di Gallarate; ha così avuto modo di precisare che il procedimento sommario ex art. 702 bis ss. c.p.c. non è attivabile per le controversie di competenza del giudice di pace. Nel commento che segue, verranno compiute brevi considerazioni su tale affermazione e su altri obiter dicta contenuti nel provvedimento.
La Corte di cassazione (sez. II, 11 novembre 2011, n. 23691) si è di recente occupata (a quanto consta, per la prima volta) del procedimento sommario di cognizione (art. 702 bis-702 quater c.p.c.) introdotto dalla l. n. 69/2009 a seguito della proposizione di un regolamento di competenza d’ufficio.
Un avvocato aveva convenuto la propria cliente dinanzi al Tribunale per ottenere la condanna di questa al pagamento del corrispettivo per le prestazioni professionali svolte. Instaurava a tal fine il procedimento sommario di cognizione ex art. 702 bis ss. c.p.c., depositando il relativo ricorso. Il Tribunale declinava con ordinanza la propria competenza per valore e indicava come giudice competente il giudice di pace. Riassunta la causa sempre con ricorsoex art. 702 bis c.p.c., il giudice di pace investito della controversia sollevava regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c.
La Corte di cassazione ha ritenuto infondata l’istanza di regolamento proposta d’ufficio dal giudice di pace, ma ha precisato obiter che, in virtù della lettera dell’art. 702 bis, primo comma, c.p.c. – che fa espresso riferimento alle «cause in cui il Tribunale giudica in composizione monocratica» – la causa dinanzi al giudice di pace dovrà proseguire secondo il rito previsto dagli artt. 320 e 321 c.p.c., previo dunque mutamento di quello precedentemente incardinato. La Corte non suggerisce quindi al giudice di pace ad quem l’applicazione del secondo comma dell’art. 702 ter ovvero la declaratoria di inammissibilità della domanda («Se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell’articolo 702 bis, il giudice, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile»). Ciò in virtù della considerazione – che appare implicita nella decisione – secondo cui, non potendosi in nessun caso applicare tale procedimento dinanzi al giudice di pace, la pronuncia di inammissibilità prevista dal secondo comma dell’art. 702 bis è configurabile esclusivamente nell’ipotesi in cui dinanzi al tribunale risulti instaurata nelle forme del procedimento sommario una controversia che deve essere decisa dallo stesso tribunale in composizione collegiale.
Non si può peraltro escludere – anzi, appare altamente probabile – che tale soluzione sia stata indirettamente suggerita dalla svalutazione della questione concernente il rito applicabile alla controversia, svalutazione verificatasi in particolare con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 150/2011 sulla cd. semplificazione dei riti e in forza della particolare disciplina del mutamento del rito ivi contenuta (art. 4). Questa, infatti, concretizza, seppur in modo non generale, il principio secondo cui l’errore sul rito non deve impedire la pronuncia sul merito: gli effetti sostanziali e processuali sono sempre fatti salvi e le ipotesi di regressione del procedimento non sono configurabili (di regola, fatte salve, forse, talune eccezioni: v., se vuoi, Cossignani, Brevi note sul mutamento del rito ex art. 4 d.lgs. n. 150/2011, inwww.treccani.it).
Ma la decisione in epigrafe si mostra di indubbio interesse anche per un ulteriore obiter dictum ivi contenuto e costituito da un’affermazione riconducibile alla relazione elaborata dal Giudice relatore (art. 380 bis c.p.c.), pedissequamente trascritta e (apparentemente) condivisa dal Collegio. Si riporta testualmente tale affermazione, perché di difficile compendio e – stando al tenore della seconda parte – in contrasto con i primi provvedimenti di merito (Trib. Verona, 5 febbraio 2010) che si sono pronunciati estensivamente in tema di ambito di applicazione del nuovo rito sommario di cognizione: «il procedimento può essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto e rispetto a qualsiasi domanda, tant’è che si è detto, può essere sperimentato per ottenere una pronuncia di condanna, di mero accertamento e costitutiva. Tuttavia, tenuto conto che l’art. 702 ter c.p.c. parla di ordinanza (conclusiva del giudizio) suscettibile di costituire titolo esecutivo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, appare ragionevole ritenere che il procedimento, di cui si dice, possa essere utilizzato per qualsiasi tipo di diritto ma rispetto alla domanda per ottenere una condanna» (corsivo aggiunto).
Salvo fraintendimenti, la congiunzione avversativa «tuttavia» induce infatti a ritenere che, almeno secondo il Relatore, il procedimento sommario di cognizione sia utilizzabile solo in funzione di provvedimenti di tipo condannatorio.
In proposito, va inoltre ricordato che l’originario disegno di legge n. 1441-bis, approvato in prima lettura dalla Camera il 2 ottobre 2008 e poi emendato, prevedeva un’utilizzabilità del procedimento limitata alle domande di «condanna al pagamento di somme di denaro, anche se non liquide, ovvero alla consegna o al rilascio di cose».
L’odierno tenore della legge, facendo riferimento genericamente alla domanda (art. 702 bis, primo comma, c.p.c.), sembra invece consentire una lettura assai più ampia, aperta dunque alle domande di mero accertamento e costitutive.
Il testo in vigore non è tuttavia andato esente da osservazioni critiche, mosse in ragione del combinato disposto degli artt. 702 bis-702 quater e di altre disposizioni del codice civile. Nella specie, si è rilevata «l’inopportunità di prevedere la trascrivibilità dell’ordinanza di accoglimento non ancora passata in giudicato (art. 702 ter, 6° co.), sia perché si ricollega la trascrizione (e l’annotazione) ad un provvedimento sommario indipendentemente dal suo contenuto (si pensi, ad es., all’ipotesi in cui venga accolta la domanda ex art. 2932 c.c. relativa ad un contratto preliminare di trasferimento di diritti reali su beni immobili), sia perché la previsione si pone in contrasto con l’art. 2657 c.c., il quale continua a prevedere (in maniera tassativa, secondo l’orientamento tralaticio della giurisprudenza della Cassazione: v., ex multis, Cass., 14 aprile 1970, n. 1015; Cass., 15 dicembre 1984, n. 6576; Cass., 21 ottobre 1993, n. 10434; Cass., 28 marzo 1995, n. 2674; Cass., 12 marzo 1996, n. 2033; Cass., 7 novembre 2000, n. 14486) che ‘la trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente’» (così, Carratta, Procedimento sommario di cognizione, inEnc. giur., Roma, 2009).
Il provvedimento in esame appare dunque destinato a riaprire il dibattito sulla questione.

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